COMUCAR: SOLUZIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA

L’Azienda è nata il 12/12/1975.
La società per tradizione ha operato ed opera tuttora in edilizia, prevalentemente nel settore delle opere pubbliche e private. In considerazione della consolidata esperienza maturata negli anni e la costante presenza sul mercato, l’azienda può oggi essere considerata leader nel panorama delle province di Salerno ed Avellino. Lo standard ottimale di competenza e professionalità del personale si è accresciuto nel tempo conferendo all’Azienda un elevato target di affidabilità. L’Azienda si è dotata nel tempo di mezzi logistici ed operativi moderni ed efficienti e di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento dell’attività.
L'impresa possiede figure professionali in grado di seguire il cliente anche nelle fasi di progettazione, sia preliminare che esecutiva, e di offrire adeguata consulenza tecnica, suggerendo altresì soluzioni quanto più possibile soddisfacenti dal punto di vista economico.


Sede legale: Via Nizza n° 122 - 84124 SALERNO
Sede uffici: Via Nizza n° 124 - 84124 SALERNO
Partita I.V.A.: 00479550659
Tel. : 089233559 - 0892596238 Fax: 089233559
RISTRUTTURAZIONI CASE: VANTAGGI FISCALI.

Detrazione al 36%
Buone notizie sul fronte fiscale. L’art. 2, comma 15 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge Finanziaria 2009) ha infatti prorogato sino al 31 dicembre 2011, la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, mantenendo il limite massimo di spesa consentita per usufruire del beneficio pari a 48.000 euro per unità immobiliare.

Contestualmente, è stata prorogata, per il medesimo periodo temporale, l’applicazione dell’aliquota.
IVA ridotta al 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle abitazioni, che si rende quindi applicabile in relazione alle fatture emesse sino al 31 dicembre 2011.

Viene confermato, inoltre, l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera originariamente introdotto dall’art. 35, comma 19, della legge 248/2006) previsto, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, sia per gli interventi di recupero edilizio, sia per l’acquisto delle abitazioni situate in fabbricati interamente ristrutturati.

La detrazione, nell’attuale misura del 36%, si applica con riferimento alle spese pagate (con
bonifico bancario o postale) sino al 31 dicembre 2010 (secondo il criterio di cassa, ossia a
prescindere dalla data della fattura o di quella di esecuzione dei lavori) ed effettivamente rimaste a
carico di ciascun soggetto tra quelli individuati come potenziali beneficiari dell’agevolazione. Tra i
costi detraibili, rientrano quelli relativi:

alla progettazione dei lavori;
all'acquisto dei materiali;
all'esecuzione dei lavori;
alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
alla relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
alle perizie e sopralluoghi;
all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta di bollo ed ai diritti pagati per le concessioni, alle
autorizzazioni, alle denunzie di inizio lavori;
agli oneri di urbanizzazione;
ad altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.



Detrazione al 55%
E' stato appena pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui si disciplinano i termini e le modalità per l’invio della comunicazione relativa alla detrazione del 55% sostenute nel 2009.
Il provvedimento, relativo alla riqualificazione degli edifici esistenti, prevede una detrazione fiscale del 55% (cumulabile con altri incentivi eventualmente predisposti dagli enti locali) delle spese effettivamente sostenute per:
interventi volti alla riduzione delle dispersioni termiche (massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
installazione di pannelli solari (massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
sostituzione di vecchie caldaie con nuove a condensazione (massimo importo detraibile 30.000 euro in tre anni).

Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione (e le relative istruzioni) per gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 29 del DL 185/2008 anticrisi) per fruire della detrazione del 55% delle spese sopra elencate.

Il modello – spiega l’Agenzia – deve essere utilizzato:
per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet http://finanziaria2009.acs.enea.it/, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel DM 19 febbraio 2007.

Il provvedimento delle Entrate disciplina anche termini e modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA. Entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, l’Enea trasmette per via telematica all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del DM 19 febbraio 2007:
a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
b) dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
c) interventi eseguiti sull’immobile secondo le tipologie previste dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
d) data inizio lavori;
e) data fine lavori;
f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d’imposta;
i) costo delle spese professionali, ove previsto;
j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.